Interventi in aree agricole
Interventi in aree agricole
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Servizio attivo
A chi è rivolto
cittadini e imprese
Descrizione
Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli. Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:
a) individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);
b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;
c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonchè fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;
d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;
individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riqualificazione e riutilizzazione anche per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari, ovvero quelli per cui prevedere interventi di totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento e l'eventuale trasferimento della relativa cubatura residenziale e di una quota della superficie coperta dei fabbricati accessori all'attività agricola individuandone, attraverso i sistemi perequativi di cui all'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3, l'insediamento anche in altre aree e la relativa destinazione d'uso; agli edifici di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 24.
f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;
g) disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
h) individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;
i) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;
l) individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;
m ) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori 230=>agricoli non a titolo professionale;
n) individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che ne facciano richiesta. Possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali:
a) gli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci di cooperative;
b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c) gli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m), che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
Possono avvalersi degli altri titoli abilitativi edilizi di cui al presente articolo i proprietari dei fondi e chi abbia titolo.
a) individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);
b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;
c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonchè fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;
d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;
individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riqualificazione e riutilizzazione anche per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari, ovvero quelli per cui prevedere interventi di totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento e l'eventuale trasferimento della relativa cubatura residenziale e di una quota della superficie coperta dei fabbricati accessori all'attività agricola individuandone, attraverso i sistemi perequativi di cui all'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3, l'insediamento anche in altre aree e la relativa destinazione d'uso; agli edifici di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 24.
f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;
g) disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
h) individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;
i) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;
l) individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;
m ) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori 230=>agricoli non a titolo professionale;
n) individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che ne facciano richiesta. Possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali:
a) gli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci di cooperative;
b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c) gli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m), che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
Possono avvalersi degli altri titoli abilitativi edilizi di cui al presente articolo i proprietari dei fondi e chi abbia titolo.
Come fare
Autorizzazione o Permesso di Costruire secondo le leggi vigenti in materia; il rilascio
di Permessi relativi a interventi necessari all'installazione di impianti di tipo
industriale per la lavorazione e trasformazione e/o di strutture per la
commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio dei prodotti agricoli è subordinato alla
preventiva formazione ed approvazione di S.U.E. estesa all'intero ambito
dell'agglomerato rurale interessato o della proprietà catastalmente definita che tenda
a risolvere eventuali problemi legati all’accessibilità del sito e alla movimentazione
dei prodotti e definisca le aree a servizi relativi alla destinazione commerciali, ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. (80% della Sul).
di Permessi relativi a interventi necessari all'installazione di impianti di tipo
industriale per la lavorazione e trasformazione e/o di strutture per la
commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio dei prodotti agricoli è subordinato alla
preventiva formazione ed approvazione di S.U.E. estesa all'intero ambito
dell'agglomerato rurale interessato o della proprietà catastalmente definita che tenda
a risolvere eventuali problemi legati all’accessibilità del sito e alla movimentazione
dei prodotti e definisca le aree a servizi relativi alla destinazione commerciali, ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. (80% della Sul).
Cosa serve
Il Permesso di costruire per edificazione di nuove costruzioni destinate ad abitazione
rurale può essere ottenuta esclusivamente dai soggetti previsti al terzo comma
dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.
Per quanto riguarda le modalità di definizione del volume edificabile di cui alla
precedente lettera b), degli impegni a cui risulta vincolato il rilascio delle concessioni,
le sanzioni eventuali per la non osservanza degli impegni di cui sopra e per quanto
non contemplato nel presente articolo, si intendono applicati i dispositivi dell'art. 25
della L.R. 56/77 e s.m. e i.
Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari
dei fondi e a chi abbia titolo.
rurale può essere ottenuta esclusivamente dai soggetti previsti al terzo comma
dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.
Per quanto riguarda le modalità di definizione del volume edificabile di cui alla
precedente lettera b), degli impegni a cui risulta vincolato il rilascio delle concessioni,
le sanzioni eventuali per la non osservanza degli impegni di cui sopra e per quanto
non contemplato nel presente articolo, si intendono applicati i dispositivi dell'art. 25
della L.R. 56/77 e s.m. e i.
Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari
dei fondi e a chi abbia titolo.
Cosa si ottiene
Autorizzazione o Permesso di Costruire secondo le leggi vigenti in materia
Tempi e scadenze
secondo quanto disposto dal DPR 380/01
Costi
variabili in base all'intervento proposto
Accedi al servizio
normativa sulle aree agricole secondo quanto disposto dalle NTA del PRG
Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 11/10/2023 12:51:23