1. La Commissione comunale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che rende pareri obbligatori
istituito ai sensi dell’articolo 148 del Dlgs 42/2004 e articolo 4 della LR 32/2008.
2. E’ composta da 5 esperti con diritto di voto e delibera a maggioranza con la presenza del Presidente
ovvero del vice - Presidente e di almeno 1 componente. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal
Presidente della seduta.
3. Possono fare parte della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi della DGR 34-10229 del
01.12.2008, i professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia
dell’arte e dell’architettura, al restauro al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla
progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla
gestione del patrimonio naturale. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì,
dell’esperienza maturata almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente nelle specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione,
master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio.
4. Partecipa alle sedute della Commissione comunale per il paesaggio, senza diritto di voto, il Responsabile
del Procedimento con le funzioni di cui all’articolo 8.
5. La Commissione comunale per il paesaggio si esprime mediante parere ed è rappresentata dal suo
Presidente.
6. Le riunioni della Commissione comunale per il paesaggio non sono pubbliche.
7. Per la partecipazione alla Commissione locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.lgs 22
Gennaio 2004 s.m.i. N°42, la stessa risulta essere gratuita.
8. Alla Commissione locale per il paesaggio può partecipare il Sindaco o suo delegato in qualità di uditore
senza possibilità di intervenire nell’esame delle pratiche.
COMPETENZE
1. La Commissione comunale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che si esprime su questioni in
materia paesaggistico/ambientale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza
specifica, l'attività della Commissione comunale per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri
obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge (Dlgs 42/2004 e LR 32/2008)
ovvero dal presente articolo nonché laddove, per specificità e particolarità delle questioni trattate, sia
richiesto un qualificato parere della commissione stessa.
3. Il parere della Commissione comunale per il paesaggio è vincolante per gli interventi di cui all’articolo 49
comma quindicesimo della LR 56/77 s.m.i.