L’accesso civico, disciplinato dall’art.5 del D.Lgs.33/2013 (come modificato dal D.Lgs.97/2016), può assumere una duplice forma.
L’accesso civico previsto dal I comma dell’art.5 è il diritto di chiunque di richiedere all’Amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la stessa abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del cd. Decreto Trasparenza (D.Lgs.33/2013).
L’accesso civico previsto dal II comma dell’art.5, (cd. accesso generalizzato), è il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto Trasparenza.
Tale nuova forma di accesso civico è finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ed a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Essa conosce le esclusioni ed i limiti previsti dall’art.5 bis.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti. Qualora l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Trasparenza, l’Amministrazione provvede alla pubblicazione ed alla comunicazione al richiedente.