Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Il cambio di intestazione, anche detto “voltura”, è un atto che si rende necessario quando, dopo il rilascio del titolo, subentra un nuovo intestatario oppure si aggiungono nuovi intestatari.
Tale atto trasferisce tutti gli obblighi connessi al titolo abilitativo al/ai soggetto/i subentrante/i.