Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) Provincia di Novara (Apre il link in una nuova scheda)

A chi è rivolto

cittadini ed imprese

Descrizione

Gli interventi comportanti la modifica dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici sono sottoposti al procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .
L’autorità competente può essere comunale ovvero regionale, in funzione della tipologia di intervento, come meglio definito dalla L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 .
Il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ha individuato gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 12, comma 1, lettera a), della legge n. 106 del 2014).
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013).
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Come fare

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Cosa serve

La documentazione tecnica minima, per la cui redazione ci si può avvalere delle analisi paesaggistiche ed
ambientali, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi ed ai contenuti dei piani a valenza paesaggistica,
disponibili presso le Amministrazioni pubbliche, contiene ed evidenzia:
A) elaborati di analisi dello stato attuale:
1. descrizione, (2) anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto
paesaggistico (1) e dell'area di intervento.
2. Indicazione e analisi dei livelli di tutela (3) operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di
intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e
territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale; indicazione della
presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
3. Rappresentazione foto grafica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto
paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai
quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.
B) elaborati di progetto: gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono
rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come
descritto nello stato di fatto e comprendono:
1. inquadramento dell'area e dell'intervento/i: planimetria generale quotata su base topografica
carta tecnica regionale CTR - o ortofoto, nelle scale (6): 1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior
dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla
dimensione delle opere, raffrontabile - o coincidente - con la cartografia descrittiva dello stato di
fatto, con l'individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire
(tipologia, destinazione, dimensionamento);
2. area di intervento:
a) planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con
l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con
le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione). Sono anche da
rappresentarsi le parti identificate, per le quali vanno previste soluzioni progettuali che
garantiscano continuità paesistica con il contesto;
DPCM 12 dicembre 2005 – G.U. 31 gennaio 2006, n. 25 4/16
b) sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa
anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste
(edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1:500,
1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in
una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;
3. opere in progetto:
a) piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per
sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali,
nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina
urbanistica ed edilizia locale;
b) prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle
volumetrie esistenti e delle parti inedificate, rappresentati anche per
sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali,
con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con eventuali particolari
architettonici;
c) testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali in
coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione
paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si
inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della
pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Il testo esplicita le ragioni del
linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento ala tradizione locale
ovvero alle esperienza dell'architettura contemporanea.

Cosa si ottiene

autorizzazione paesaggistica

Tempi e scadenze

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

Costi

€ 100,00 quali diritti di segreteria oltre a n. 2 marche da bollo da € 16,00

Accedi al servizio

procedimento per la richiesta di autorizzazione paesaggistica da portale SUE

Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

PROCEDURA A.P.pdf [.pdf 275,93 Kb - 11/10/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 11/10/2023 12:32:56

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