Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
cittadini ed imprese
Descrizione
Quando si parla di "rischio", si deve affrontare la questione della sua tollerabilità; ci si deve
quindi chiedere entro quali limiti il livello del rischio associato alle attività umane sia
accettabile e compatibile, tenuto conto degli aspetti sociale ed economico, con la qualità
della vita. La questione è certamente problematica poiché la percezione del rischio non è
esclusivamente razionale, ma trae origine spesso dalla paura dell'ignoto o delle possibili
conseguenze negative delle nostre azioni; inoltre i rischi associati ad attività che
comportano benefici sono inconsciamente trascurati, mentre quelli associati ad attività che
non comportano un ritorno diretto per l'osservatore sono spesso enfatizzati.
La crescente sensibilità per la tutela ambientale e del territorio ha portato allo sviluppo di
strumenti normativi e di indagine tecnica sempre più volti a valutare le relazioni tra il
territorio, inteso come ambiente di vita, ed il tessuto tecnologico e produttivo, cercando di
stabilire dei criteri che diano risposta alla questione della tollerabilità. Il primo criterio,
naturalmente, riguarda la corretta collocazione territoriale delle situazioni pericolose
rispetto alle vulnerabilità antropiche e ambientali e coinvolge, pertanto, i diversi livelli della
pianificazione territoriale ed urbanistica. In seconda battuta, occorre una adeguata
conoscenza dei problemi da parte della cittadinanza affinché ognuno possa essere messo in
grado di affrontare situazioni di emergenza, e ciò coinvolge gli aspetti di informazione e di
pianificazione di protezione civile."
La normativa di riferimento a questo proposito è data dalla normativa Seveso relativa al
controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose: si
tratta della direttiva 2012/18 UE (Seveso ter) recepita in Italia con il d.lgs. 105/2015
Con tali provvedimenti si individuano le attività per le quali è necessario effettuare
un'approfondita analisi dei rischi legati a certe sostanze, la cui pericolosità è individuata
secondo i criteri di una normativa europea specifica, in continua evoluzione per adeguarsi
al progresso tecnico, che tiene conto delle loro proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche.
È possibile ridurre i rischi individuati migliorando le soluzioni tecniche degli impianti e la
loro gestione e predisponendo efficaci piani di emergenza esterni, informando la
cittadinanza sulle eventuali azioni autoprotettive da seguire. Fermo restando che un certo
margine di rischio è inscindibile da talune attività industriali, l'intervento combinato di
aziende, cittadini e autorità pubbliche può consentire di adottare misure per controllarlo e
minimizzarlo.
La normativa prevede infatti compiti differenziati per il gestore e per la pubblica
amministrazione:
• per il gestore l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi connessi alla propria
attività, di definire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il
sistema di gestione della sicurezza;
• per la pubblica amministrazione interventi in materia di analisi delle valutazioni
effettuate dal gestore, verifica delle misure di sicurezza, vigilanza, prescrizione di
eventuali interventi migliorativi, informazione della popolazione, pianificazione
dell'emergenza e controllo dell'urbanizzazione.
• Attività di controllo
• Piano di risanamento aree critiche
• Pianificazione di emergenza esterna
quindi chiedere entro quali limiti il livello del rischio associato alle attività umane sia
accettabile e compatibile, tenuto conto degli aspetti sociale ed economico, con la qualità
della vita. La questione è certamente problematica poiché la percezione del rischio non è
esclusivamente razionale, ma trae origine spesso dalla paura dell'ignoto o delle possibili
conseguenze negative delle nostre azioni; inoltre i rischi associati ad attività che
comportano benefici sono inconsciamente trascurati, mentre quelli associati ad attività che
non comportano un ritorno diretto per l'osservatore sono spesso enfatizzati.
La crescente sensibilità per la tutela ambientale e del territorio ha portato allo sviluppo di
strumenti normativi e di indagine tecnica sempre più volti a valutare le relazioni tra il
territorio, inteso come ambiente di vita, ed il tessuto tecnologico e produttivo, cercando di
stabilire dei criteri che diano risposta alla questione della tollerabilità. Il primo criterio,
naturalmente, riguarda la corretta collocazione territoriale delle situazioni pericolose
rispetto alle vulnerabilità antropiche e ambientali e coinvolge, pertanto, i diversi livelli della
pianificazione territoriale ed urbanistica. In seconda battuta, occorre una adeguata
conoscenza dei problemi da parte della cittadinanza affinché ognuno possa essere messo in
grado di affrontare situazioni di emergenza, e ciò coinvolge gli aspetti di informazione e di
pianificazione di protezione civile."
La normativa di riferimento a questo proposito è data dalla normativa Seveso relativa al
controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose: si
tratta della direttiva 2012/18 UE (Seveso ter) recepita in Italia con il d.lgs. 105/2015
Con tali provvedimenti si individuano le attività per le quali è necessario effettuare
un'approfondita analisi dei rischi legati a certe sostanze, la cui pericolosità è individuata
secondo i criteri di una normativa europea specifica, in continua evoluzione per adeguarsi
al progresso tecnico, che tiene conto delle loro proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche.
È possibile ridurre i rischi individuati migliorando le soluzioni tecniche degli impianti e la
loro gestione e predisponendo efficaci piani di emergenza esterni, informando la
cittadinanza sulle eventuali azioni autoprotettive da seguire. Fermo restando che un certo
margine di rischio è inscindibile da talune attività industriali, l'intervento combinato di
aziende, cittadini e autorità pubbliche può consentire di adottare misure per controllarlo e
minimizzarlo.
La normativa prevede infatti compiti differenziati per il gestore e per la pubblica
amministrazione:
• per il gestore l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi connessi alla propria
attività, di definire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il
sistema di gestione della sicurezza;
• per la pubblica amministrazione interventi in materia di analisi delle valutazioni
effettuate dal gestore, verifica delle misure di sicurezza, vigilanza, prescrizione di
eventuali interventi migliorativi, informazione della popolazione, pianificazione
dell'emergenza e controllo dell'urbanizzazione.
• Attività di controllo
• Piano di risanamento aree critiche
• Pianificazione di emergenza esterna
Come fare
Articolo 31.6. Area di esclusione RIR
Nelle aree comprese nella perimetrazione delle “Aree di Esclusione” individuate nelle tavole
di piano 2Pa, 3Pb e 5Pa, così come dedotte dall’elaborato RIR redatto ai sensi del D.Lgs.
334/1999, oltre a quanto indicato negli articoli specifici (artt.27bis e 31ter ) non è compatibile
l’insediamento di attività rientranti nelle categorie A e B, così come individuate nelle Linee
Guida per la valutazione del rischio industriale della Regione Piemonte.
Ogni modifica delle attività esistenti, anche laddove non siano previsti titoli abilitativi,
dovranno rispettare le seguenti prescrizioni generali:
- le aree a parcheggio pubblico a soddisfacimento degli standard urbanistici e quelle ad
uso privato previste all’interno dell’insediamento, dovranno essere collocate, laddove
possibile, in posizione opposta rispetto alla attività a rischio in esame;
- dovranno essere minimizzate le aperture relative a locali di abitazioni, o comunque con
destinazioni che comportano una presenza permanente di persone, nella parte del lotto
di intervento esposta in direzione dell’attività a rischio.
Nelle aree comprese nella perimetrazione delle “Aree di Esclusione” individuate nelle tavole
di piano 2Pa, 3Pb e 5Pa, così come dedotte dall’elaborato RIR redatto ai sensi del D.Lgs.
334/1999, oltre a quanto indicato negli articoli specifici (artt.27bis e 31ter ) non è compatibile
l’insediamento di attività rientranti nelle categorie A e B, così come individuate nelle Linee
Guida per la valutazione del rischio industriale della Regione Piemonte.
Ogni modifica delle attività esistenti, anche laddove non siano previsti titoli abilitativi,
dovranno rispettare le seguenti prescrizioni generali:
- le aree a parcheggio pubblico a soddisfacimento degli standard urbanistici e quelle ad
uso privato previste all’interno dell’insediamento, dovranno essere collocate, laddove
possibile, in posizione opposta rispetto alla attività a rischio in esame;
- dovranno essere minimizzate le aperture relative a locali di abitazioni, o comunque con
destinazioni che comportano una presenza permanente di persone, nella parte del lotto
di intervento esposta in direzione dell’attività a rischio.
Articolo 31.7. Area di osservazione RIR
Negli ambiti territoriali ricompresi nella perimetrazione dell’“Area di osservazione”
individuate nelle tavole di piano 2Pa, 3Pa, 3Pb e 5Pa, così come dedotte dall’elaborato 2
allegato all’elaborato RIR non è prevista alcuna specifica limitazione di natura urbanistica e/o
progettuale.
In linea generale viene comunque prescritto per gli interventi in area di osservazione che:
- vengano mantenute le condizioni atte a garantire la viabilità di esodo e di soccorso in
caso di incidente derivante dal rischio industriale rappresentato nel documento RIR;
- vengano verificate, caso per caso, le categorie territoriali di vulnerabilità degli
insediamenti previsti, siano essi di nuovo impianto quanto di riconversione,
ampliamento o potenziamento di strutture esistenti, in modo tale che, l’eventuale
ammissibilità degli interventi ricadenti in categoria territoriale A e B del D.M. 9/5/2001,
siano adeguatamente documentati in relazione agli aspetti viabilistici e di mitigazione
del rischio rappresentato nel documento RIR.
Negli ambiti territoriali ricompresi nella perimetrazione dell’“Area di osservazione”
individuate nelle tavole di piano 2Pa, 3Pa, 3Pb e 5Pa, così come dedotte dall’elaborato 2
allegato all’elaborato RIR non è prevista alcuna specifica limitazione di natura urbanistica e/o
progettuale.
In linea generale viene comunque prescritto per gli interventi in area di osservazione che:
- vengano mantenute le condizioni atte a garantire la viabilità di esodo e di soccorso in
caso di incidente derivante dal rischio industriale rappresentato nel documento RIR;
- vengano verificate, caso per caso, le categorie territoriali di vulnerabilità degli
insediamenti previsti, siano essi di nuovo impianto quanto di riconversione,
ampliamento o potenziamento di strutture esistenti, in modo tale che, l’eventuale
ammissibilità degli interventi ricadenti in categoria territoriale A e B del D.M. 9/5/2001,
siano adeguatamente documentati in relazione agli aspetti viabilistici e di mitigazione
del rischio rappresentato nel documento RIR.
Cosa serve
Al fine di poter affrontare le diverse situazioni amministrative in cui al Comune è richiesta la
valutazione del rischio industriale, le Linee Guida sono strutturate nelle seguenti parti sequenziali:
· Parte 0: definizione del percorso analitico (Percorso 1 o 2) che il Comune deve seguire
per redigere un Documento Finale di valutazione del rischio industriale sulla base delle
caratteristiche del territorio e dello strumento urbanistico che il Comune stesso intende
proporre.
· Parte 1: fasi logiche e indicazioni operative per la stesura del Documento Finale di valutazione del rischio industriale in caso di Valutazione o Verifica di assoggettabilità (Valutazione Ambientale Strategica) e di Elaborato Tecnico RIR.
· Parte 2: approfondimenti specifici relativi alle principali problematiche sollevate a seguito dell’applicazione del DM 9/5/2001.
· Parte 3: appendici.
valutazione del rischio industriale, le Linee Guida sono strutturate nelle seguenti parti sequenziali:
· Parte 0: definizione del percorso analitico (Percorso 1 o 2) che il Comune deve seguire
per redigere un Documento Finale di valutazione del rischio industriale sulla base delle
caratteristiche del territorio e dello strumento urbanistico che il Comune stesso intende
proporre.
· Parte 1: fasi logiche e indicazioni operative per la stesura del Documento Finale di valutazione del rischio industriale in caso di Valutazione o Verifica di assoggettabilità (Valutazione Ambientale Strategica) e di Elaborato Tecnico RIR.
· Parte 2: approfondimenti specifici relativi alle principali problematiche sollevate a seguito dell’applicazione del DM 9/5/2001.
· Parte 3: appendici.
Cosa si ottiene
Si individuano le attività per le quali è necessario effettuare
un'approfondita analisi dei rischi legati a certe sostanze, la cui pericolosità è individuata
secondo i criteri di una normativa europea specifica, in continua evoluzione per adeguarsi
al progresso tecnico, che tiene conto delle loro proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche.
È possibile ridurre i rischi individuati migliorando le soluzioni tecniche degli impianti e la
loro gestione e predisponendo efficaci piani di emergenza esterni, informando la
cittadinanza sulle eventuali azioni autoprotettive da seguire. Fermo restando che un certo
margine di rischio è inscindibile da talune attività industriali, l'intervento combinato di
aziende, cittadini e autorità pubbliche può consentire di adottare misure per controllarlo e
minimizzarlo.
un'approfondita analisi dei rischi legati a certe sostanze, la cui pericolosità è individuata
secondo i criteri di una normativa europea specifica, in continua evoluzione per adeguarsi
al progresso tecnico, che tiene conto delle loro proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche.
È possibile ridurre i rischi individuati migliorando le soluzioni tecniche degli impianti e la
loro gestione e predisponendo efficaci piani di emergenza esterni, informando la
cittadinanza sulle eventuali azioni autoprotettive da seguire. Fermo restando che un certo
margine di rischio è inscindibile da talune attività industriali, l'intervento combinato di
aziende, cittadini e autorità pubbliche può consentire di adottare misure per controllarlo e
minimizzarlo.
Tempi e scadenze
secondo legislazione vigente
Costi
variabili
Accedi al servizio
indicazioni e normativa dal sito istituzionale della regione Piemonte
Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 11/10/2023 13:05:34