Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR)
Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
cittadini ed imprese
Descrizione
IAFR significa letteralmente Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili e sta ad indicare non solo gli impianti solari fotovoltaici, ma in generale tutti gli impianti che usufruiscono delle fonti rinnovabili per la produzione di energia pulita: dal sole, al vento, al calore della terra, fino al biogas ed al moto ondoso del mare.
La qualifica IAFR per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili è una certificazione, una attestazione, rilasciata dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici) che attesta il possesso per un impianto energetico dei requisiti per poter accedere agli incentivi statali ad esso dedicati.
Gli impianti a fonti rinnovabili, per poter ottenere le tariffe onnicomprensive (o, in alternativa, i certificati verdi), hanno bisogno della qualifica IAFR. La qualifica IAFR è l’attestazione necessaria, rilasciata dal Gse, per poter beneficiare della tariffa omnicomprensiva o per poter accedere ad altri meccanismi di incentivazione regolati e garantiti dal Gestore Energetico.
La domanda di qualifica IAFR da sottoporre a Gse può riguardare sia gli impianti ancora da realizzare (basta il progetto e le autorizzazioni approvate) sia gli impianti già in esercizio, purchè la domanda di qualifica venga presentata entro tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. La domanda, come da ultime modifiche, viene accompagnata dal pagamento di un contributo per le spese di istruttoria, definito in apposite tabelle. Una volta presentata domanda a Gse, questo ha 90 giorni di tempo per dare risposta. Al termine dei 90 giorni scatta il silenzio assenso e la richiesta è da considerarsi accolta.
Inoltre, per ritenersi valida ai fini dell’ottenimento degli incentivi, alla qualifica IAFR deve seguire l’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto entro 18 mesi. Se al termine di questi 18 mesi non sono ancora iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto, la qualifica è da ritenersi nulla, e con essa l’accesso agli incentivi. Per l’inizio lavori c’è un’ apposita comunicazione da trasmettere al Gse.
Una volta iniziati i lavori, infine, l’impianto deve entrare in esercizio entro 3 anni dalla data di inizio lavori, pena, anche in questo caso, la decadenza della qualifica.
La qualifica IAFR per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili è una certificazione, una attestazione, rilasciata dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici) che attesta il possesso per un impianto energetico dei requisiti per poter accedere agli incentivi statali ad esso dedicati.
Gli impianti a fonti rinnovabili, per poter ottenere le tariffe onnicomprensive (o, in alternativa, i certificati verdi), hanno bisogno della qualifica IAFR. La qualifica IAFR è l’attestazione necessaria, rilasciata dal Gse, per poter beneficiare della tariffa omnicomprensiva o per poter accedere ad altri meccanismi di incentivazione regolati e garantiti dal Gestore Energetico.
La domanda di qualifica IAFR da sottoporre a Gse può riguardare sia gli impianti ancora da realizzare (basta il progetto e le autorizzazioni approvate) sia gli impianti già in esercizio, purchè la domanda di qualifica venga presentata entro tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. La domanda, come da ultime modifiche, viene accompagnata dal pagamento di un contributo per le spese di istruttoria, definito in apposite tabelle. Una volta presentata domanda a Gse, questo ha 90 giorni di tempo per dare risposta. Al termine dei 90 giorni scatta il silenzio assenso e la richiesta è da considerarsi accolta.
Inoltre, per ritenersi valida ai fini dell’ottenimento degli incentivi, alla qualifica IAFR deve seguire l’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto entro 18 mesi. Se al termine di questi 18 mesi non sono ancora iniziati i lavori di realizzazione dell’impianto, la qualifica è da ritenersi nulla, e con essa l’accesso agli incentivi. Per l’inizio lavori c’è un’ apposita comunicazione da trasmettere al Gse.
Una volta iniziati i lavori, infine, l’impianto deve entrare in esercizio entro 3 anni dalla data di inizio lavori, pena, anche in questo caso, la decadenza della qualifica.
Come fare
Si richiama la versione normativa iniziale (DL 17/2022) semplificante la posa dei pannelli solari su coperture, strutture e manufatti edilizi esistenti nell’ambito della manutenzione ordinaria (art. 6 DPR 380/01) e pertanto in regime di edilizia libera.
Si è trattato di una modifica ad un previgente Decreto Legislativo sulle energie rinnovabili (D.Lgs. 28/2011), arrivando a liberalizzare per certi aspetti l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e termini perfino su:
zone sottoposte a vincolo paesaggistico imposto per legge (Art. 142 D.Lgs. 42/2004)
zone sottoposte a vincolo paesaggistico imposto per decreto (art. 136 D.Lgs. 42/2004)
centri e nuclei storici (Zone A DM 1444/68)
Si rammenta che la semplificazione rimane soltanto a livello procedurale: infatti restano invariate le prescrizioni, divieti, condizioni e quanto eventualmente stabiliti da normative, regolamenti e discipline locali o di settore.
Si è trattato di una modifica ad un previgente Decreto Legislativo sulle energie rinnovabili (D.Lgs. 28/2011), arrivando a liberalizzare per certi aspetti l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e termini perfino su:
zone sottoposte a vincolo paesaggistico imposto per legge (Art. 142 D.Lgs. 42/2004)
zone sottoposte a vincolo paesaggistico imposto per decreto (art. 136 D.Lgs. 42/2004)
centri e nuclei storici (Zone A DM 1444/68)
Si rammenta che la semplificazione rimane soltanto a livello procedurale: infatti restano invariate le prescrizioni, divieti, condizioni e quanto eventualmente stabiliti da normative, regolamenti e discipline locali o di settore.
La semplificazione dell'articolo 47 comma 6 DL 13/2023 (Decreto PNRR) apporta modifiche al predetto D.L. 17/2022, in particolare per l’installazione di pannelli solari in zone sottoposte a certi vincoli paesaggistici.
Cosa serve
Le condizioni e caratteristiche specifiche affinché l’installazione dei pannelli solari possa configurare edilizia libera si possono riassumere così:
Non è previsto un termine quantitativo in termini di potenza massima o di superficie;
La loro installazione deve avvenire sugli edifici, con qualunque modalità (quindi su coperture inclinate o piane, oppure facciate e balconi); la definizione di edificio è riferita al Regolamento Edilizio Tipo;
Le relative opere di connessione alla rete elettrica può avvenire sia negli edifici, strutture e manufatti nonchè nelle relative pertinenze;
L’intervento qualifica manutenzione ordinaria e pertanto rientra in Edilizia libera (art. 6 DPR 380/01);
Esclusa l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati: pertanto vincoli idrogeologici, enti parco, e perfino per alcuni tipo di vincolo previsti dal Codice dei beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004, cioè escludendo dalla semplificazione quelli sottoposti ai vincoli della Parte II del Codice (beni culturali) e aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c).
Non è previsto un termine quantitativo in termini di potenza massima o di superficie;
La loro installazione deve avvenire sugli edifici, con qualunque modalità (quindi su coperture inclinate o piane, oppure facciate e balconi); la definizione di edificio è riferita al Regolamento Edilizio Tipo;
Le relative opere di connessione alla rete elettrica può avvenire sia negli edifici, strutture e manufatti nonchè nelle relative pertinenze;
L’intervento qualifica manutenzione ordinaria e pertanto rientra in Edilizia libera (art. 6 DPR 380/01);
Esclusa l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati: pertanto vincoli idrogeologici, enti parco, e perfino per alcuni tipo di vincolo previsti dal Codice dei beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004, cioè escludendo dalla semplificazione quelli sottoposti ai vincoli della Parte II del Codice (beni culturali) e aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c).
Pertanto è consigliato consultare un Tecnico per verificare l’esatta natura del vincolo D.Lgs. 42/2004.
Non sono previste altre esclusioni su base geografica o localizzazione (esempio: Zone omogenee A cioè i centri storici, che invece risultano escluse nella voce n. 42 del Glossario Edilizia Libera).
Non sono previste altre esclusioni su base geografica o localizzazione (esempio: Zone omogenee A cioè i centri storici, che invece risultano escluse nella voce n. 42 del Glossario Edilizia Libera).
Cosa si ottiene
Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR)
Tempi e scadenze
secondo normativa vigente
Costi
variabili (di mercato)
Accedi al servizio
indicazioni sulla normativa relativa alle fonti rinnovabili
Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 11/10/2023 12:49:34